Fallimento: procedura di insolvenza nei confronti di società verso la quale sia stata già aperta altra procedura in stato EU; qualificazione di procedura secondaria; requisiti.

Corte di Cassazione, SS.UU. civ., 7 luglio 2015, n. 22093 (dep. 29 ottobre 2015). Presidente: ROVELLI; Relatore: DI PALMA.

"Nel caso in cui, nei confronti di una società a responsabilità limitata avente sede statutaria e struttura produttiva in Italia - facente parte di un gruppo di imprese partecipate totalitariamente da una holding finanziaria di diritto belga -, sia stata aperta una procedura di insolvenza principale del Giudice francese in base all'individuazione in Francia del centro di interessi principali della stessa società, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (...), l'apertura di tale procedura non osta a che il Giudice italiano apra successivamente nei confronti della società medesima una procedura di insolvenza secondaria ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, dello stesso Regolamento, all'unica condizione che detta società sia qualificabile come "dipendenza", ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, lettera h), e dello stesso art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev'essere interpretato nel senso che, in caso di messa in liquidazione di una società può essere oggetto anche di una procedura secondaria di insolvenza nell'altro Stato membro, dove essa ha la sua sede legale e dove è dotata di personalità giuridica". (Principio di diritto).