Fallimento: domanda insinuazione passivo fallimentare studio associato; insussistenza presupposti riconoscimento privilegio; esclusione personalità rapporto d'opera professionale.

Corte di Cassazione, Sez. VI civ.,  03 febbraio 2017, n. 6784 (dep. 15 marzo 2017). Presidente: RAGONESI; Relatore: LAMORGESE.

La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis., n. 2, c.c., salvo che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione. (Principio di diritto).