C.P.: credito privilegiato ex art. 9 D.lgs. 123/98; garanzia prestata a favore del finanziatore; esclusione privilegio.

 

Tribunale di Roma, IX sez. civ., 2 marzo 2017, (dep. 2 marzo 2017). Giudice: LANDI.

 

Secondo un’interpretazione letterale e sistematica, il riferimento contenuto nell’art. 9, co. 5, del Dlgs. 123/1998 deve ritenersi applicabile esclusivamente alle ipotesi di crediti derivanti da “finanziamenti erogati” e poi “revocati”. Resta quindi esclusa la diversa fattispecie della garanzia prestata a favore del soggetto finanziatore.

Nella specie, è stata rigettata la domanda di accertamento di credito privilegiato a società che si era resa garante dell’importo mutuato in relazione ad un contratto di mutuo stipulato dalla Banca con società ammessa al concordato preventivo. (Redazione)(Riproduzione riservata).