Concordato preventivo: società di persone; garanzia ipotecaria; socio illimitatamente responsabile; remissione alle SS.UU..

Corte di Cassazione, sez. I civ., 20 gennaio 2014, n. 3163 (dep. 12 febbraio 2014). Presidente: SALME'; Relatore: DIDONE.

La Corte di Cassazione, analizzandio la questione concernente gli effetti del concordato preventivo sulla garanzia ipotecaria per debiti sociali rilasciata sui propri beni dal socio illimitatamente responsabile, rimette la questione alle SS.UU. evidenziando un contrasto giurisprudenziale. Difatti, in materia concordataria, si è avvalorato il principio secondo cui il concordato preventivo esplica il proprio effetto remissorio nei confronti dei soci che abbiano prestato fideiussione per i debiti sociali, considerato che l’art. 184, co. I, L.F., nello stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori, si riferisce ai terzi diversi dai soci. Dall’altro nella più recente giurisprudenza, il principio riconosciuto dalle SS.UU. n. 3479/1989 non è apparso convincente. 

Di conseguenza la I sez. civ. Sezione Prima civile ha rimesso per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione se l’effetto esdebitatorio del concordato preventivo si estenda alla garanzia ipotecaria, prestata su propri beni dal socio illimitatamente responsabile di società personale per i debiti di quest’ultima, e se, in caso di risposta negativa, il creditore ipotecario conservi la garanzia per la parte di credito non coperta dalla percentuale concordataria. (Redazione) (Riproduzione riservata).