Concordato preventivo: differenze di stima dei cespiti immobiliari; sostanziale non veridicità dei dati sul valore del debitore; non fattibilità giuridica; revoca.

Tribunale di Udine, sez. civ., decr. 5 marzo 2015. Presidente: BOTTAN; Relatore: ZULIANI.

Nell'ipotesi di una modifica di proposta di concordato che preveda la continuità aziendale e la liquidazione relativa ai cespiti non funzionali alla medesima continuità, qualora si verifichino talune problematicità in ordine alla stima e liquidazione dei cespiti che comportino finanche "un riconoscimento implicito, ma inequivoco, della sostanziale non veridicità dei dati sul valore del patrimonio immobiliare forniti con l'originaria proposta" si deve dedurne anche la non fattibilità giuridica e deve quindi essere revocata l'ammissione al concordato preventivo. (Redazione) (Riproduzione riservata).