Concordato preventivo: credito garantito da ipoteca; società di persona; socio datore di ipoteca; credito ipotecario.

Corte di Cassazione, SS.UU. civili, 2 dicembre 2014, n. 3022 (dep. 16 febbraio 2015). Presidente: ROVELLI; Relatore: RAGONESI.

L’art. 184, co. II, L.F., che estende ai soci illimitatamente responsabili di società di persone l'efficacia remissoria del concordato preventivo, si riferisce ai debiti sociali e di conseguenza "il creditore rimane assistito in caso di fallimento dalla garanzia ipotecaria che gli assicura il pagamento integrale del proprio credito nei limiti ovviamente di quanto recuperato all'esito della vendita del bene gravato d'ipoteca rinvenuto nella massa attiva del socio"; così il socio illimitatamente responsabile di società di persone che abbia concesso ipoteca per un debito della società risponde integralmente dell'obbligazione assunta, anche a seguito dell’omologazione del concordato preventivo della società, nei limiti del valore del bene su cui insiste l’ipoteca, indipendentemente dall’applicazione dall’art. 184 L.F. (fattispecie concreta relativa a concordato preventivo pre-riforma). (Redazione) (Riproduzione riservata).