Misure protettive ex art. 44 CCII – Segnalazione a sofferenza – Centrale Rischi – Rischio meramente ipotetico – Rigetto dell’istanza cautelare
Misure protettive ex art. 44 CCII – Segnalazione a sofferenza – Centrale Rischi – Rischio meramente ipotetico – Rigetto dell’istanza cautelare
Trib. Verona, Sez. II civ., ord. 26 febbraio 2025, n. 359/2024 – Giud. des. M. Attanasio
Nel procedimento ex art. 44 CCII, la segnalazione a sofferenza delle esposizioni del debitore in Centrale Rischi, sia nella fase prenotativa sia in quella successiva, costituisce un’ipotesi eccezionale, consentita solo in presenza di elementi oggettivi nuovi sopravvenuti, come definiti dalla disciplina di vigilanza della Banca d’Italia. Ne consegue che il mero rischio di una segnalazione a sofferenza, qualificato come remoto e ipotetico, non giustifica l’adozione di un provvedimento cautelare inibitorio, restando ferma la possibilità di tutela successiva in caso di segnalazione effettuata in violazione delle istruzioni di vigilanza. (Redazione – Riproduzione riservata)
Nel procedimento instaurato ai sensi dell’art. 44 CCII, devono intendersi quali elementi oggettivi nuovi che giustificano la segnalazione a sofferenza delle esposizioni del debitore in Centrale Rischi quelle circostanze “sopravvenute rispetto alla data di deposito della domanda di concordato e la cui conoscenza sia intervenuta durante la procedura (a far data dal deposito della domanda sino all’omologa del concordato)”, nonché “ritenute idonee dall’intermediario segnalante a determinare l’inadempimento o l’annullamento del concordato (es: dolosa alterazione della situazione patrimoniale dell’impresa nonché la dolosa sottrazione ovvero la dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo”, restando viceversa escluso che possano essere idonei a tal fine profili attinenti alla proposta concordataria (per esempio la ritenuta inadeguatezza del soddisfacimento proposto o iniziative adottate dal debitore ai fini del risanamento) oppure altri eventi connessi all’iter procedurale oppure ancora la valutazione operata da altri intermediari. (Redazione – Riproduzione riservata)

