Composizione negoziata della crisi – misure protettive e misure cautelari

Artt. 18 e 54 CCII, art. 700 c.p.c., art. 363bis c.p.c.

Tribunale di Brindisi, 3 dicembre 2024, ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363bis c.p.c.; GD NATALI.

A fronte di un dato normativo generico, che si affida a previsioni spesso prive di effettivo contenuto definitorio, s’impone la necessità di un intervento della Corte di Cassazione, al fine di chiarire quale natura giuridica abbiano le misure protettive e, in particolare, se le stesse siano ascrivibili, o non, al genus delle misure cautelari atipiche ex art. 700 cpc., conseguendo da tale ultima qualificazione la necessità di accertare, ai fini della loro concessione, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, seppur da vagliare secondo la peculiare declinazione che gli stessi assumono per le misure cautelari endoconcorsuali.

Ed infatti, per quanto l’uso del termine <<protettive>> in luogo di <<cautelari>>, nel medesimo contesto regolatorio, sembrerebbe suggerire e sottendere una diversità di natura giuridica e, dunque, di presupposti applicativi, è di contro evidente che una interpretazione in senso restrittivo al ricorso alla tutela speciale rispetto all’ipotesi in cui il vaglio giudiziale debba limitarsi al generico profilo funzionale dell’utilità o necessità per il buon esito della procedura, sarebbe idoneo a determinare un contrasto con la ratio immanente all’intero impianto del microsistema della Crisi e alla Direttiva Insolvency dal momento che la ricerca degli elementi fattuali posti alla base di fumus boni iuris e periculum in mora porterebbe ad alimentare il tasso di incertezza applicativa delle decisioni, in un contesto materiale che, invece, investendo il valore-impresa, abbisognerebbe di un quadro regolatorio il più possibile prevedibile e <<computabile>>. (Massima a cura della redazione).