Società di persone - esclusione del socio - gravi inadempienze
Tribunale di Verona, Ord. n. Cronol. 4423/2024 (Repert. n. 1303/2024) del 15.04.2024, pubblicata il 22.04.2024, Presidente dott.ssa GHERMANDI, Relatore dott. CHIAVEGATTI
Le inadempienze relative all’attività di amministratore di per sé non costituiscono ipso iure causa di esclusione del socio, ma rendono possibile solo la revoca del mandato ad amministrare, a meno che esse costituiscano anche inadempienze alle obbligazioni gravanti sui soci.
L’indebita appropriazione di utili può senz’altro condurre all’esclusione del socio, essendo condotta idonea ad incidere non solo sul mandato ad amministrare, ma anche sull’affectio societatis, trattandosi di atto in contrasto non soltanto con i doveri inerenti al mandato conferitogli, ma anche con gli obblighi a lui derivanti dalla qualità di socio, tenuto conto della funzione del patto sociale, il quale tende, attraverso i conferimenti e l'esercizio in comune di un'attività economica, proprio al conseguimento ed alla divisione degli utili. Tale condotta, pertanto, può comportare per il socio-amministratore, oltre che la revoca del mandato, anche l'esclusione dalla società, ai sensi dell'art. 2286 c.c.
Costituiscono gravi inadempienze del socio che possono condurre alla sua esclusione ai sensi dell’art. 2286 c.c. non solo quelle che sono idonee ad impedire il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quelle che abbiano inciso negativamente sugli obblighi di collaborazione che fanno capo al socio, in quanto parte di un contratto con comunione di scopo stipulato per l’esercizio in comunione di un’attività economica. Ai fini della gravità dell’inadempimento delle obbligazioni del socio il profilo rilevante non è tanto, o soltanto, quello inerente il presunto danno alla società ma, piuttosto e soprattutto, quello della omessa preventiva e specifica informazione rilevante a tal fine, ed in quanto tale idoneo a compromettere il rapporto sociale quale grave compromissione dei doveri gravanti sul socio.
Nel rito camerale (come nel rito lavoro) con sistema a ricorso, l’instaurazione del rapporto processuale (editio actionis) e gli effetti ad essa riconducibili (pendenza della lite e tempestività dell’impugnazione) si verificano per effetto del deposito del ricorso, mentre la notifica del decreto di fissazione udienza e del ricorso
introduttivo da parte del ricorrente attengono alla diversa fase della vocatio in ius del resistente. Pertanto, il mancato rispetto del termine per la notifica assegnato nel decreto di fissazione udienza non comporta l’improcedibilità del ricorso.
Il principio della ragione liquida consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Redazione) (Riproduzione Riservata).