Altre procedure: Esdebitazione; Termine decadenziale ex art. 143, L.F.; Disciplina applicabile; CCII; esdebitazione riconosciuta anche in assenza del rispetto del termine annuale.

Tribunale di Vicenza, Sez. I, Dec. 7 dicembre 2023. Presidente: LIMITONE. Relatore: GENOVESE.

 

In tema di Esdebitazione, secondo il Tribunale di Vicenza pure il debitore dichiarato fallito nella vigenza della antecedente normativa fallimentare non è soggetto al termine decadenziale previsto dall’art. 143, L.F., per il deposito del relativo Ricorso. Infatti – sebbene la lettera di cui all’art. 390, co. II, CCII, parrebbe deporre nel senso della perdurante applicabilità della legge fallimentare anche con riferimento alle “procedure aperte a seguito della definizione” (anche) della procedura fallimentare – deve valorizzarsi sia la Raccomandazione della Commissione 2014/135/UE, secondo la quale è opportuno adoperarsi per ridurre gli effetti negativi del fallimento sugli imprenditori, prevedendo la completa liberazione dai debiti dopo un lasso di tempo massimo; sia la natura dell’Esdebitazione emergente dal CCII, quale vero e proprio diritto soggettivo riconoscibile dal Tribunale anche a prescindere dalla presentazione di un’apposita Istanza. Infine, il Tribunale di Vicenza rileva che tale interpretazione risulta essere costituzionalmente necessaria al fine di evitare disparità di trattamento non giustificabili sul piano oggettivo, in quanto – in caso contrario – il debitore fallito continuerebbe a soggiacere ad un trattamento deteriore rispetto a quello sottoposto a liquidazione giudiziale, con conseguenti criticità sotto il profilo degli artt. 3 e 41, Cost. (Redazione) (Riproduzione Riservata).