Altre procedure: Concordato Semplificato; Art. 25sexies, CCII; Misure protettive; Art. 2, lett. p), CCII, Applicabilità.
Tribunale di Padova, Sez. I, Ord. 12 ottobre 2023. Giudice delegato: AMENDUNI.
In tema di Concordato semplificato, devono ritenersi applicabili le misure protettive ex artt. 54 e 55 CCII – nonostante l’art. 25sexies, CCII, non richiami le citate norme – dal momento che non si ravvisa incompatibilità alcuna tra le misure protettive medesime e la disciplina del Concordato semplificato. Infatti, a mente della definizione estremamente ampia dettata dall’art. 2, lett. p), CCII, si deve concludere nel senso che le misure protettive non sono funzionali esclusivamente alla tutela delle trattative, ma possono risultare strumentali rispetto a ogni altra iniziativa del debitore che appaia meritevole di tutela, ivi compresa la procedura di Concordato semplificato. (Redazione) (Riproduzione Riservata).