Fallimento: Esistenza della Società di fatto; Insolvenza della società di fatto; Fallimento dei soci.

Cass. Civ., Sez. I, Ord. 9 febbraio 2023 (Dep. 22 febbraio 2023) n. 5458. Presidente: NAZZICONE. Relatore: DONGIACOMO.

 

L’esistenza della società di fatto – sebbene non richieda unicamente che le società di capitali che ne fanno parte abbiano gli stessi soci e gli stessi amministratori – può ben essere affermata se tali società (al pari dei relativi soci o amministratori) abbiano conferito in un fondo comune (in termini di attribuzione del godimento di determinati beni ai sensi degli artt. 2554, comma 2 e 2281 c.c. o di esecuzione della propria opera ex art. 2263, comma 2, c.c.) tutto quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale, vale a dire l’esercizio comune dell’impresa. In tal modo è possibile presumere che i risultati (positivi e negativi) di ciascun atto sociale ricadano, secondo le regole dagli stessi fissate, su tutti i soci (con l’unica particolarità che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale ma in nome proprio) e che, in definitiva, l’attività così svolta sia, dunque, conforme (e, comunque, non contraria) all’interesse delle stesse. (Redazione) (Riproduzione Riservata).