Altre procedure: Sovraindebitamento; Art. . 7, comma 1, L. n. 3/2012; Diritti del creditore ipotecario.

Cass. Civ., Sez. I, Ord. 9 novembre 2022 (Dep. 14 febbraio 2023) n. 4613. Presidente: CRISTIANO. Relatore ZULIANI.

 

Al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità di cui all’art. 7, comma 1, L. n. 3/2012 secondo cui al creditore ipotecario debba assicurarsi il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, il confronto tra quanto offerto da questi con la proposta d’accordo e quanto da lui realizzabile in caso di liquidazione deve essere svolto tenendo conto anche del valore dei diritti che, seppure alienati dal debitore, potrebbero ancora essere aggrediti dal creditore ipotecario per soddisfare il suo credito, il quale perderebbe invece tale potere in caso di omologazione dell’accordo. (Redazione) (Riproduzione Riservata).