Altre procedure: Composizione negoziata crisi d’impresa; Misure protettive; Reclamo avverso il rigetto dell’istanza di conferma; Vaglio del giudice sulla strumentalità rispetto alle trattative e sulla qualità della strategia di risanamento.

Tribunale di Padova, Sez. I, Ord. 2 marzo 2023. Presidente: SANTINELLO. Relatore: AMENDUNI.

 

Ai fini della conferma delle misure protettive ex art. 18 c.c.i.i., queste debbono essere proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori e strutturalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, per il raggiungimento di un risanamento che non risulti, ad un esame obiettivo, manifestatamente implausibile, sulla base di elementi sintomatici, estrinseci (ad esempio la dichiarata disponibilità alle trattative pervenuta da una parte di creditori ampiamente rappresentativa o l’assenza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere da parte di creditori) e intrinseci (chiarezza, ragionevolezza e solidità delle assunzioni alla base della strategia di risanamento e equilibrio economico-finanziario della continuità aziendale prospettata), assumendo a tal fine un ruolo centrale il parere dell’esperto nominato, il quale deve essere sorretto da un’adeguata, completa e logica motivazione, con particolare riferimento all’effetto dell’eventuale mancata conferma o revoca delle misure protettive di turbamento del regolare corso delle trattative. (Dott. Andrea Fontana e Avv.ti Alessandro Lazzaron e Lorenzo Zanella) (Riproduzione Riservata).