Concordato preventivo: Credito del professionista; Diligenza del professionista; Compenso.

Cass. Civ., Sez. I, Ord. 2 dicembre 2022 (Dep. 9 gennaio 2023) n. 281. Presidente: FERRO. Relatore: CROLLA.

 

Il dato di fatto del sopravvenuto fallimento non può assurgere da sé solo ad elemento decisivo dell’inesattezza della prestazione del professionista che ha svolto la propria attività in relazione ad una procedura di concordato preventivo. Difatti, la curatela ha l’onere di prospettare la sussistenza di specifiche carenze nella dovuta diligenza e perizia del professionista alle obbligazioni assunte e di allegare circostanziati elementi di inesattezza quantitativa della prestazione professionale di risanamento dell’impresa – contestabili mediante eccezioni di inadempimento – idonei a giustificare la riduzione del compenso pattuito. (Redazione) (Riproduzione Riservata).