Altre procedure: Art. 22 C.C.I.I.; Cessione di un ramo d’azienda; Autorizzazione giudiziale; Presupposti.

Tribunale di Parma, Sez. Fall., Ord., 4 novembre 2022.

 

Il Giudice può autorizzare la cessione di un ramo d’azienda ai sensi dell’art. 22 C.C.I.I., dettando all’uopo le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti, verificando altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente. In questa prospettiva, il Giudice deve entrare nel merito non solo della scelta gestoria dell'imprenditore tradotta nell’atto di cui è concretamente chiesta l'autorizzazione de qua – al pari di quanto avviene nelle ipotesi in cui sia chiamato ad autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione ex art. 167 (o 161, comma 7) L.F. nell’ambito del concordato preventivo – ma anche nella prospettiva del progetto di risanamento in cui la stessa è collocata. (Redazione) (Riproduzione Riservata).