Bancario: Pagamento di assegno di traenza non trasferibile; Diligenza della banca negoziatrice; art. 1176 c.c.; Circolare ABI del 7 maggio 2021.

Cass. Civ. Sez. VI - 1, Ord. 13 aprile 2022 (Dep. 24 giugno 2022) n. 20477. Presidente Relatore: DI MARZIO.

 

In materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell’identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell’art. 1176, co. 2, c.c.. Tale norma è elastica, da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell’ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli “standards” valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente. Non rientra in tali parametri la raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l’opportunità per la banca negoziatrice dell’assegno di traenza di richiedere due documenti d’identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettava. Inoltre, tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale, ovvero ricavabili dall’ordinamento positivo, posto che l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale. (Redazione) (Riproduzione Riservata).