Procedure concorsuali: Composizione negoziata crisi d’impresa; Misure protettive; Domanda generale (erga omnes); Inibizione di azioni esecutive e cautelari; Inibizione della risoluzione contrattuale per inadempimento.

Tribunale di Padova, Sez. I, Ord. 20 luglio 2022. Presidente Relatore: ROSSI.

 

In tema di composizione negoziata della crisi, è ammissibile la richiesta dell’imprenditore per la conferma delle misure protettive di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 118/2021, qualora il Tribunale, assunto il parere dell’esperto nominato sulla sussistenza dei presupposti, ovvero sulla sussistenza dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, nonché sulla ragionevolezza della possibilità in astratto di conseguire il risanamento dell’impresa, ravvisi, pur con i limiti derivanti dalla cognizione sommaria che connotano il procedimento, una ragionevole prospettiva di risanamento - anche parziale - dell’impresa e ritenga che tali misure, richieste in relazione a tutti i creditori, compresi anche quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lavoratori cioè non subordinati), siano effettivamente funzionali al buon esito delle trattative, nel rispetto del bilanciamento tra l’interesse dell’imprenditore alla soluzione negoziale della propria crisi e quello dei creditori di non subire un significativo ed irreparabile aggravamento delle posizioni debitorie a seguito dall’applicazione di dette misure protettive.

Si esclude, pertanto, che l’esonero dagli effetti delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi possa riguardare lavoratori non subordinati. (Avv. Tullio Chierego e Dott.ssa Valentina Scattolin) (Riproduzione Riservata).