Societario: Poteri dell’amministratore; Delibera del Consiglio di Amministrazione; Conflitto di interessi.

Cass. Civ., Sez. II, Ord., 22 febbraio 2022 (Dep. 21 marzo 2022) n. 9054. Presidente: MANNA. Relatore: Criscuolo.

 

In tema di società per azioni, quando il singolo amministratore –  in mancanza di una Delibera del consiglio di amministrazione – ponga in essere un atto con il terzo che rientri, invece, nella competenza di tale organo, l’incidenza del conflitto di interessi sulla validità del negozio deve essere regolata sulla base, non già dell’art. 2391 c.c. (il quale, riferendosi al conflitto che emerge in sede deliberativa, concerne l’esercizio del potere di gestione, in un momento, quindi, anteriore a quello in cui l’atto viene posto in essere, in nome della società, nei confronti del terzo), bensì della disciplina generale di cui all’art. 1394 c.c. (Redazione) (Riproduzione Riservata).