Concordato preventivo: Art. 186bis L.F.; Prosecuzione dell’attività aziendale; Idoneità dei beni in funzione della continuazione.

Tribunale di Padova, Sez. I, Dec. 22 dicembre 2021. Presidente: AMEDUNI. Relatore: ROSSI.

 

Il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell’impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell’attività aziendale rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso dello strumento, dalla disciplina speciale prevista dall’art. 186bis L.F., che al comma 1 espressamente contempla anche detta ipotesi fra quelle ricomprese nel suo ambito.

La norma in parola non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnata una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una siffatta organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori (Redazione) (Riproduzione Riservata).