Bancario: Qualifica di operatore economico qualificato; Prova della conoscenza dell’insolvenza; Onere della prova.

Cass. Civ. Sez. VI - 1, Ord. 23 marzo 2021 (Dep. 1 ottobre 2021) n. 26681. Presidente: FERRO. Relatore: DOLMETTA.

 

La qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando da sola la prova dell’effettiva conoscenza dei sintomi dell’insolvenza, impone di considerare la professionalità e avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività (Redazione) (Riproduzione Riservata).