Bancario: Accertamenti bancari ex art. 32, D.P.R. n. 600/1973; Recupero a tassazione; Onere della prova.

Cass. Civ. Sez. VI, Ord. 15 aprile 2021 (Dep. 8 settembre 2021) n. 24238. Presidente: MOCCI. Relatore: CAPOZZI.

 

In presenza di accertamenti bancari svolti ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, è onere del contribuente imprenditore dimostrare che i proventi desumibili dalle movimentazioni bancarie non debbano essere recuperati a tassazione, o per averne già tenuto conto nelle dichiarazioni, ovvero perché fiscalmente non rilevanti siccome non riferibili ad operazioni imponibili. Inoltre, l’onere dell’amministrazione di provare la propria pretesa è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari, restando invece a carico del contribuente l’onere di provare – fornendo una prova analitica riferita ad ogni singolo versamento bancario –  la circostanza per cui gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili. (Redazione) (Riproduzione Riservata).