Fallimento: Revocatoria fallimentare; esenzione ex art. 67, co. III, lett. a), L.F; “termini d’uso”.

Cass. Civ. Sez. I, Ord. 21 aprile 2021 (Dep. 7 luglio 2021) n. 19373. Presidente: GENOVESE. Relatore: MERCOLINO.

 

In tema di revocatoria fallimentare, ai fini dell’operatività dell’esenzione di cui all’art. 67, co. III, lett. a), L.F., l’espressione “termini d’uso” – utilizzata per individuare i pagamenti di beni e servizi non soggetti all’azione revocatoria – non si riferisce alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, bensì ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento. (Redazione) (Riproduzione Riservata).