Tributario: Impugnazione dell’accertamento tributario; Legittimazione attiva.

Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sent. 21 aprile 2021, n. 546. Presidente. SINISI. Relatore: MORLINI.

 

È inammissibile l’impugnazione dell’accertamento tributario svolta dall’ex legale rappresentante della società nel frattempo dichiarata fallita – in considerazione della carenza di legittimazione attiva dello stesso ai sensi dell’art. 43 comma 1, L.F. – nell’ipotesi in cui il curatore abbia omesso di promuovere l’azione giurisdizionale non già per inerzia, ma in seguito ad una esplicita presa di posizione negativa circa la utilità per la massa dei creditori di promuovere la lite. (Redazione) (Riproduzione Riservata).