"Il TRIBUNALE di MILANO si CONFORMA alla LINEA RESTRITTIVA della CORTE di CASSAZIONE sulla INDISPONIBILITÀ della NUOVA FINANZA che TRANSITA nel PATRIMONIO del DEBITORE. NOTA a TRIB. di MILANO, SEZ. FALL., ORD. 25.02.2021" di Massimo Pellizzato

Tribunale di Milano, Sez. Fall., Ord. 25 febbraio 2021. Presidente:  PALUCHOWSKI. Relatore: BARBIERI.

 

I. Ove venga in questione un privilegio generale sui mobili e tali beni siano incapienti rispetto alle ragioni di credito dei titolari di tale diritto di prelazione, i crediti privilegiati non potranno essere ulteriormente falcidiati a beneficio di quelli chirografari: diversamente si ammetterebbe che, sulla medesima massa attiva, creditori di rango inferiore (quali sono quelli in chirografo) siano soddisfatti prima che lo siano, per l'intero, i creditori di rango poziore. E un tale risultato urterebbe, come è evidente, non solo col principio per cui il piano concordatario deve assicurare la soddisfazione dei creditori privilegiati in misura almeno pari a quella cui gli stessi potrebbero aspirare, in ragione della loro collocazione preferenziale, in caso di liquidazione, ma anche con la regola che vieta di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. (Avv. Umberto Stradella e Avv. Massimo Pellizzato) (Riproduzione Riservata).

 

II. I creditori chirografari possono essere soddisfatti pur in presenza di beni, oggetto del privilegio generale, che risultino essere insufficienti ad assicurare il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati ove essi abbiano la possibilità di concorrere su beni immobili oppure in presenza della c.d. finanza esterna, alle condizioni indicate da Cass. 8 giugno 2012, n. 9373: e cioè allorché l'apporto del terzo risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società, non comportando né un incremento dell'attivo patrimoniale della società debitrice, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato postergato o no.  (Avv. Umberto Stradella e Avv. Massimo Pellizzato) (Riproduzione Riservata).

 

III. Può essere ammessa la soddisfazione non integrale di cui all’art. 160, secondo comma, L.F. rispetto al valore di mercato della perizia di stima in atti, non potendosi prendere a riferimento, il valore, abbattuto, “ricavabile a prezzi di realizzo con la liquidazione fallimentare”, posto, per un verso, il contenuto letterale del citato secondo comma dell’art. 160 L.F. (“valore di mercato”) , e, dall’altro, la considerazione per cui le procedure di vendita endoconcorsuali devono conformarsi a medesimi criteri di competitività tanto nella procedura fallimentare che in quella concordataria; conseguentemente deve essere rettificata anche l’attestazione riguardante la valutazione di cram down, nella parte in cui ha a base un valore dell’immobile inferiore a quello di mercato (anche qui, non ravvisandosi oggettive ragioni per ritenere che la vendita in sede fallimentare sia meno efficiente di quella svolta in ambito concordatario, perché da svolgersi mediante le medesime procedure). (Avv. Umberto Stradella e Avv. Massimo Pellizzato) (Riproduzione Riservata).