Tributario: IMU; Locazione finanziaria; Art. 9, D.lgs n. 23/2011; Soggettività passiva; Risoluzione del contratto di leasing.

Cass. Civ. Sez. VI - 5, Ord. 11 novembre 2020 (Dep. 3 dicembre 2020) n. 27631. Presidente: MOCCI. Relatore: LUCIOTTI.

 

In caso di locazione finanziaria, l’art. 9, D.Lgs. n. 23/2011 individua nel locatario il soggetto passivo a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. Pertanto, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, la soggettività passiva torna in capo al locatore.

Ne consegue che con la risoluzione del contratto di leasing, la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore. (Redazione) (Riproduzione Riservata).