Procedure concorsuali: Art. 9, comma 3bis, lett. a), L. n. 3/2012; Procedura si liquidazione applicabile al debitore in sovraindebitamento; Giudizio di meritevolezza.

Tribunale di Ancona, Sez. II – Ufficio Fallimenti, Dec. 8 ottobre 2020. Presidente Relatore: FILIPPELLO.

 

In tema di procedura di liquidazione applicabile al debitore in stato di sovraindebitamento, il giudizio di meritevolezza previsto dall’art. 9, co. 3bis, lett. a), L. n. 3/2012 concerne esclusivamente il piano presentato dal debitore persona fisica, dal momento che la norma citata richiama espressamente il solo soggetto consumatore. A ciò si aggiunga che non appare condivisibile un’interpretazione estensiva delle norme che prevedono requisiti di meritevolezza in considerazione, da un lato, del favor del legislatore per le procedure di sovraindebitamento e, dall’altro, della circostanza per cui nella procedura di liquidazione il debitore mette a disposizione dei creditori tutti i propri beni, permettendo loro di perseguire lo stesso scopo che gli stessi realizzerebbero tramite l’esecuzione individuale, ma attraverso un’unica procedura e nel rispetto della par condicio creditorum. Pertanto, nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore nell’ambito del sovraindebitamento occorre appurare non già la sussistenza del requisito di meritevolezza, bensì la convenienza per i creditori di tale procedura di sovraindebitamento rispetto a quella alternativa costituita dalla liquidazione individuale. (Redazione) (Riproduzione Riservata).