Fallimento: Domanda di provvedimento cautelare ex art. 15, co. 8, L.F.; Istanza di autorizzazione ex art. 161, co. 7, L.F.

Tribunale di Udine, II. Sez., Dec. 28 febbraio 2020. Presidente: VENIER. Relatore: ZULIANI.

 

In tema di domanda di provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 15, co. 8, L.F., il ricorrente – in vista dell’imminente dichiarazione di fallimento – non può domandare al Giudice un ordine rivolto a se stesso a stipulare un contratto d’affitto di ramo d’azienda, al fine di conservare il valore immateriale del complesso produttivo. Infatti, nonostante l’ampiezza e atipicità della tutela cautelare nell’ambito del procedimento pre-fallimentare, essa non può certo estendersi oltre il limite logico per cui la tutela giurisdizionale viene richiesta da qualcuno nei confronti di qualcun altro e mai nei confronti di se stesso.

Non è del pari possibile proporre istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 161, co. 7, L.F. (nel caso specifico finalizzato alla stipula di un contratto d’affitto di ramo d’azienda) quando emerge in modo certo che non verrà proposto ai creditori alcun concordato preventivo e che non verrà presentato il relativo piano. Infatti, è proprio la pendenza della domanda di concordato preventivo a comportare lo spossessamento attenuato dell’imprenditore che la propone e la conseguente necessità di autorizzazione del Tribunale per compiere gli atti di straordinaria amministrazione efficaci nei confronti dei creditori anteriori alla domanda. (Redazione) (Riproduzione Riservata).