Tributario: D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 102, comma 1; Deducibilità delle quote di ammortamento del costo di beni strumentali.

Cass. civ. Sez. VI, Ord. 10 ottobre 2019 (Dep. 5 febbraio 2020) n. 2742. Presidente: GRECO. Relatore: DELL’ORFANO.

 

Ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 102, comma 1, vigente ratione temporis, le quote di ammortamento del costo dei beni strumentali sono deducibili a partire dall’esercizio di “entrata in funzione del bene” (Redazione) (Riproduzione Riservata).