Concordato preventivo: Ammissibilità della proposta; Creditori chirografari; Art. 161, co. II, L.F.; Utilità economicamente individuabile.

Tribunale di Udine, Dec. 27 gennaio 2020. Presidente: VENIER. Relatore: ZULIANI.

 

È giuridicamente ammissibile la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale nella quale vi sia la presenza di creditori chirografari cui non viene promesso il soddisfacimento mediante l’erogazione di una somma in sede di riparto. Infatti, ai sensi dell’art. 161, co. II, L.F. è sufficiente che la proposta indichi l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. [Nel caso di specie, l’utilità consiste nella facoltà in capo ai creditori di proseguire nella fruizione di taluni servizi accessori prestati dalla società ricorrente nonché nelle utilità – dirette e indirette – che ad essi riserva il finanziamento virtuoso del rapporto mutualistico]. (Redazione) (Riproduzione Riservata).