Penale: Bancarotta patrimoniale; Concorso di Persone; Responsabilità dell’amministratore senza deleghe.

Cass. Pen. Sez. V, Sent. 27 giugno 2019 (Dep. 6 novembre 2019), n. 45134. Presidente: MORELLI. Relatore: DE GREGORIO.

 

Sotto il profilo del concorso nella bancarotta patrimoniale per omesso impedimento degli atti di distrazione, è responsabile l’amministratore senza deleghe, qualora si provi la concreta conoscenza di quest’ultimo del fatto pregiudizievole per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme” inequivocabili, dai quali è desumibile l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento illecito - secondo lo schema del dolo eventuale - nonché della volontaria omissione di attivarsi per scongiurarlo.