Concordato Preventivo: Art. 182-ter, L.F.; Transazione fiscale; Falcidiabilità del debito; Artt. 2740 e 2741 c.c.

Tribunale di Padova, I Sez. Civ., Dec. 24 gennaio 2019. Presidente: AMENDUNI. Relatore: MAIOLINO.

 

Non è dato trarre dagli artt. 182ter e 160 L.F. un principio di carattere generale della disciplina del concordato preventivo e quindi una norma che facoltizzi il proponente alla falcidia del privilegiato generale nei limiti in cui detta falcidia interverrebbe nella alternativa liquidatoria fallimentare a prescindere dall’attivo prospettato in piano. Al contrario, l’art. 2740 e l’art. 2741 c.c. impongono la messa a disposizione dei creditori di tutto il patrimonio del debitore e la loro soddisfazione nel rispetto dell’ordine dei privilegi. Qualora detto patrimonio (presente e futuro) non sia sufficiente alla soddisfazione integrale del credito privilegiato (e solo al verificarsi di questo presupposto di fatto), l’art. 160 L.F. apre una alternativa all’imprenditore che intenda accedere alla soluzione concordataria della crisi d’impresa, consentendo al debitore la falcidia del credito privilegiato e stabilendo la relativa soglia di degradabilità. Il credito privilegiato infatti, qualora non vi siano risorse sufficienti per un’adeguata soddisfazione in sede concordataria, andrà comunque pagato in misura non inferiore a quanto avverrebbe nell’alternativa fallimentare. (Redazione) (Riproduzione Riservata).