Concordato preventivo: codice della crisi come criterio ermeneutico; Patto di compensazione e sua inammissibilità per violazione della par condicio creditorum; art. 56 L.F.; contratti bancari c.d. autoliquidanti; obbligo di restituzione somme incassate da

Tribunale di Treviso, Sez. II Civile (Fallimenti), Dec. 18 giugno 2019 (dep. 20 giugno 2019). Presidente: FABBRO. Relatore: ULIANA.

 

In ambito di una procedura di concordato preventivo sulla base della richiesta della debitrice di essere autorizzata ex art. 169bis L.F. allo scioglimento di contratti bancari, in assenza di “documenti contrattuali opponibili alla procedura attestanti l’esistenza di cessioni dei crediti incassati perfezionatesi in data anteriore al deposito della domanda con riserva, la Banca non può legittimamente dedurre elementi ostativi alla restituzione di quanto incassato, ancorché avesse agito in forza di mandato all’incasso in rem propria con collegato patto di compensazione a fronte dell’anticipazione sui crediti verso il proprio correntista”. Infatti – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – il patto di compensazione non è opponibile alla procedura; che la stessa è inammissibile sia per violazione del principio della par condicio credito rum sia per difetto del requisito di cui all’art. 56 L.F. della preesistenza dei crediti alla procedura.  (Redazione) (Riproduzione Riservata).