Fallimento: art. 2467 c.c.; Rimborso finanziamenti; Postergazione del credito.

Tribunale di Treviso, II Sez. Civ., Dec. 12 marzo 2019. Presidente Relatore: FABBRO.

 

La disciplina della postergazione del rimborso del finanziamento rispetto alla soddisfazione degli altri creditori si applica anche al caso in cui tale finanziamento venga attuato tramite un soggetto terzo, che non rivesta formalmente la qualità di socio della società finanziata. Infatti, l’art. 2467 c.c. – la cui ratio risiede nel fatto che, in considerazione delle condizioni in cui si trova la società sovvenzionata, sarebbe lecito aspettarsi non un finanziamento, ma un’erogazione di capitale di rischio – esprime un principio generale del diritto dell’impresa, come tale applicabile a tutte le situazioni nelle quali il finanziatore si trovi in una relazione tale da permettergli di beneficiare di asimmetrie informative rispetto ai normali creditori. (Redazione) (Riproduzione Riservata)