Penale: art. 595 c.p.; autore; frase lesiva; reputazione commerciale; comunicazione; almeno due persone; irrilevanza; diffusione; persone diverse; percezione.

Corte di Cassazione, sez. I pen., 24 settembre 2018, n. 50423, (dep. 7 novembre 2018). Presidente: BONITO. Relatore: VANNUCCI.

Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 595 c.p. è necessario che l’autore della frase lesiva dell’altrui reputazione commerciale comunichi con almeno due persone, essendo irrilevante che tale dichiarazione offensiva non sia destinata a diffondersi tra persone diverse delle due persone che la percepirono. Nella specie, nell’ipotesi in cui le espressioni offensive siano pronunciate in presenza di persone che svolgano funzione di agente provocatore, il reato di diffamazione sussiste. (Redazione) (Riproduzione riservata).