Concordato preventivo: rigetto; omologazione; tentativi; risanamento; strumento concordatario; inammissibilità; difetto; fattibilità giuridica; principio di consecuzione; art. 111 L.F.; prededucibilità; credito; continuità aziendale.

Corte di Appello di Ancona, sez. I civ., 15 maggio 2018, (dep. 5 settembre 2018). Presidente: MARCELLI.

Deve essere rigettata l’omologazione di un concordato preventivo preceduto, da due tentativi di risanamento dello stato di crisi tramite il ricorso allo strumento concordatario, non aventi esito positivo. In particolare, la Corte d’Appello d’Ancona ha dichiarato l’inammissibilità della proposta per difetto di fattibilità giuridica del terzo piano concordatario, facendo applicazione del principio di consecuzione e interpretando estensivamente l’art. 111 L.F. che, ha portato a riqualificare come prededucibili i crediti sorti nella fase di continuità aziendale successiva all’omologazione del primo concordato.(Redazione) (Riproduzione riservata).