Fallimento: azione responsabilità; curatore; art. 146 co. 2 L.F.; liquidazione equitativa; danno; criterio; differenza; passivo accertato; attivo liquidato; caso concreto; attore; allegazione; inadempimenti; amministratore; causa.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 16 luglio 2018, n. 24103, (dep. 3 ottobre 2018). Presidente: GENOVESE. Relatore: FALABELLA.

Nell’ipotesi di azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, co. 2, L.F., il fatto che il Giudice possa giungere ad una liquidazione equitativa del danno, secondo il criterio della differenza tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare non è automatico, ma deve essere considerato il caso concreto e soprattutto è necessario che l’attore abbia allegato gli inadempimenti dell’amministratore astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato. (Redazione) (Riproduzione riservata).