Concordato preventivo: continuità aziendale; concordato liquidatorio; decreto omologazione; divieti di legge; partecipazione; gare pubbliche; obblighi documentali; aggiudicazione; commesse pubbliche.

 

Consiglio di Stato, sez. V civ., 1 marzo 2018, n. 03225, (dep. 29 maggio 2018). Presidente: CARINGELLA. Relatore: ROTONDANO.

Sia per il concordato con continuità aziendale che per il concordato liquidatorio, intervenuto il decreto di omologazione da parte del Tribunale l’impresa non è più né “in stato” né “in corso” di procedura di concordato e, di conseguenza, non operano i divieti di legge con riferimento alla partecipazione alle pubbliche gare e neppure sussistono gli obblighi documentali previsti dalla normativa fallimentare, ma soltanto limitatamente alle imprese che siano “in stato” o “in corso” di concordato. (Paolo Corletto) (Riproduzione riservata)

 

E’ unicamente l’“ammissione al concordato preventivo” (ovvero il deposito del ricorso ai fini di tale ammissione) a costituire potenziale condizione impeditiva della partecipazione alle procedure per l’aggiudicazione delle commesse pubbliche e tale situazione ostativa può essere superata mediante l’adempimento degli obblighi documentali contemplati dall’art. 186 bis, co. 5, L.F.: ma, a seguito dell’adozione del decreto di omologazione che determina la conclusione della procedura, lo stato di impresa ammessa al concordato viene definitivamente meno, come pure gli annessi obblighi documentali funzionali a consentirle la partecipazione alle gare pubbliche. (Paolo Corletto) (Riproduzione riservata).