Altre procedure: accordo; ristrutturazione debito; art. 182 bis L.F.; pagamento; debiti ulteriori; art. 182 quinquies L.F.; divieto; creditori; azioni esecutive.

Corte di Cassazione, sez. III pen., 1 dicembre 2017, n. 29869, (dep. 3 luglio 2018). Presidente: CAVALLO. Relatore: MENGONI.

Il provvedimento di accoglimento della proposta di accordo di ristrutturazione del debito di cui all’art. 182 bis L.F. non impedisce il pagamento dei debiti ulteriori rispetto a quelli espressamente ricompresi nello stesso. Di contro l’adozione del provvedimento di cui al citato 182 quinquies L.F. comporta il solo divieto per i creditori ad intraprendere azioni esecutive. (Redazione) (Riproduzione riservata).