Societario: responsabilità; amministratore; società di capitali; ricostituzione capitale; condotta omissiva; scioglimento di società; ripianamento; perdita; finanziamenti; soci; assenza; prova.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 22 novembre 2017, n. 16035, (dep. 8 giugno 2018). Presidente: AMBROSIO. Relatore: MERCOLINO.
È configurabile la responsabilità dell’amministratore della società di capitali che omette di attivarsi per la ricostituzione del capitale o lo scioglimento della società, non potendosi considerare idonei a ripianare le perdite i finanziamenti effettuati dai soci in assenza di alcuna prova circa la loro qualificazione giuridica. (Redazione) (Riproduzione riservata).