Concordato preventivo: ammissibilità proposta; integrazioni del piano; spese professionisti in prededuzione; attestazioni; fattibilità del piano;
Tribunale di Roma, 21 marzo 2018. Presidente: LA MALFA. Relatore: ODELLO.
Va disposta la convocazione davanti al Collegio del legale rappresentante della Azienda per la Mobilità di Roma Capitale – ATAC S.p.A., con socio unico in relazione alla domanda proposta di concordato preventivo, sulla base di un piano in continuità aziendale, perché fornisca i necessari chiarimenti in ordine alla prevista razionalizzazione dei costi indiretti e di struttura, al fine di aumentare il livello di efficienza complessivo dell’azienda; al raggiungimento di un accordo per la rideterminazione delle somme dovute, nonché all’annullamento di altre posizioni debitorie, in quanto assertivo e non dimostrato; sui risultati della perizia elaborata, relativamente alla prevista vendita di alcuni terreni e fabbricati, apparendo quella prodotta del tutto insoddisfacente, prima ancora che nei risultati, nelle scelte di fondo adottate, e per avere l’esperto determinato i valori senza operare un sopralluogo anche interno, di ogni singolo immobile, con ciò manifestando la scarsa attendibiltà della stima stessa; al rappresentato valore degli autobus e del magazzino, nonché dell’avviamento, per avere il perito ammesso di avere espresso le proprie valutazioni senza poter effettuare indagini compiute sotto il profilo informativo. (Antonio Caiafa) (Riproduzione riservata).
L’attestazione, con riferimento ai possibili scenari prospettati ed, in alternativa, per il superamento della crisi, attraverso la prosecuzione del servizio, mediante affidamento in a house, ovvero da parte di un soggetto terzo, a seguito di gara, o anche mediante la partecipazione al capitale della proponente stessa, non appare essere persuasiva in relazione allo scenario comparativo tra prosecuzione diretta dell’attività di impresa e liquidatoria, soprattutto laddove si consideri, che in caso di insuccesso della procedura di concordato preventivo, la società potrebbe essere assoggettata alla amministrazione straordinaria e, per l’effetto, ad una procedura che, ancor più del fallimento, ha come obbiettivo la continuità aziendale e la vendita dell’azienda in esercizio, più che la vendita dei singoli beni che la compongono. (Antonio Caiafa) (Riproduzione riservata).
Le evidenziate criticità si riflettono sulla relazione attestativa, che non appare attendibile relativamente all’assunto della miglior convenienza, per i creditori, della continuazione dell’attività, anche per avere la società rimborsato al ceto bancario un importo considerevole in linea capitale, restituzione questa non effettuata a fronte di nuove linee di credito e, peraltro, non compiutamente valutata dall’attestatore nella comparazione tra gli scenari liquidatori e di continuità. (Antonio Caiafa) (Riproduzione riservata).