Fallimento: Tribunale Fallimentare; valutazione di merito del piano; concordato; fattibilità economica; finanziamento bancario; richiesta; deposito dichiarazione obbligo banca; impegno; finanziamento; spese procedura.
Corte di Cassazione, sez. VI civ., 10 ottobre 2017, n. 2729 (dep. 5 febbraio 2018).Presidente: SCALDAFERRI. Relatore: BISOGNI.
È compito del Tribunale Fallimentare compiere, già in fase di deposito, una valutazione di merito sul piano e sulla proposta, che si concreta nel “valutarne la fattibilità economica, escludendo l’ammissibilità del concordato in caso di manifesta inidoneità del piano a soddisfare, sia pure in percentuale ridotta, i crediti nel rispetto dei termini previsti”. Nella specie, stante l’stanza del debitore di volersi avvalere di un finanziamento bancario, è stata ritenuta legittima e conforme al compito di verifica della fattibilità economica del piano, la richiesta del Tribunale Fallimentare di deposito di una dichiarazione d’obbligo della banca, con l’impegno a finanziare parte delle spese della procedura. (Redazione) (Riproduzione riservata).