Fallimento: rigetto; autorizzazione; chiusura anticipata giudizio prefallimentare; transazione; accertamento ex art. 147 co. 5 L.F.; società di fatto; soci illimitatamente responsabili.

Tribunale di Benevento, sez. II civ., 8 marzo 2018. Giudice: MONTELEONE.

Deve essere rigettata la richiesta di autorizzazione alla chiusura anticipata di un giudizio prefallimentare, in assenza di elementi essenziali su cui dovrebbe fondarsi l’ipotesi di transazione e, di conseguenza, per l'impossibilità di operare qualsivoglia valutazione in ordine alla fattibilità giuridica della proposta transattiva.

Nella specie, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta transattiva come in atti prospettata, ed ha invitato i curatori a proseguire il giudizio volto all’accertamento ex art. 147 co. V L.F.dell’esistenza di una società di fatto, finalizzato ad ottenere l’eventuale pronuncia di fallimento della predetta società di fatto e dei suoi soci illimitatamente responsabili. Il Tribunale, al cui arresto si rinvia il Lettore per una esaustiva comprensione delle varie tematiche affrontate, rimarcando il modo incisivo con cui l’esigenza di tutela dei terzi pervade le scelte del legislatore in materia di elaborazione dei principi che governano la materia societaria, dato atto delle conseguenze che discendono, per gli stessi soci, dalla stipula del contratto societario, ha rilevato, incentrando l’attenzione sul profilo della responsabilità, “che la mancata esteriorizzazione della società non impedisce ai terzi di invocare la responsabilità anche della società di fatto (di norma anche occulta) e degli altri soci, ove l’esistenza della stessa dovesse essere successivamente scoperta”. D’altra parte, se è vero sì, come affermato dal legale della procedura, che «solo con la sentenza dichiarativa di fallimento si produrranno gli effetti propri dell’accertamento della società di fatto», ma non altrettanto parimenti può essere affermato, in considerazione della specialità della situazione su cui si incide, “che le parti, anche se concordi in tal senso, possano disporre a piacimento proprio degli effetti che produrrebbe l’accertamento della esistenza di una s.d.f., posto che, a seconda della tesi a cui si sceglie di aderire, si tratta di azioni costitutive necessarie in cui vengono in rilievo diritti indisponibili, status e, addirittura, il solo dovere, per il giudice, di provvedere”.(Redazione) (Riproduzione riservata).