Fallimento: privilegio; art. 2751 bis n. 5; credito; attività artigiana; collaborazione commerciale; esclusione; corrispettivi.

Tribunale di Udine, II sez. civ., 9 gennaio 2018. Presidente: VENIER. Relatore: ZULIANI

Il privilegio è riconosciuto solo se il credito trae origine da un’attività artigiana. Nella specie, la prestazione di collaborazione commerciale non rientra nel concetto di attività artigiana e pertanto, non può essere ammesso con privilegio di cui all’art. 2751bis n. 5, il credito vantato a titolo di corrispettivi per prestazioni rese alla società ora fallita. (Redazione)(Riproduzione Riservata)