Societario: evento interruttivo; cancellazione dal registro imprese di società di persone; permanenza nel difensore rappresentanza parte; ammissibilità appello; notifica alla società cancellata presso procuratore costituito.

Corte di Cassazione, sez. II civ., 4 luglio 2017, n. 23563, (dep. 9 ottobre 2017). Presidente: MATERA. Relatore: DONGIACOMO. Nel caso in cui l’evento interruttivo (nella specie la cancellazione dal registro delle imprese di società di persone), non sia stato dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., permane in capo al difensore la rappresentanza della parte, come se l’evento non si fosse mai verificato. Di conseguenza, è ammissibile l’appello notificato ai sensi dell’art. 330 c.p.c.. co. I, alla società cancellata presso il procuratore costituito, “pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento”. (Redazione) (Riproduzione riservata).