Fallimento: difetto legittimazione processuale; persona fisica che agisce in giudizio in rappresentanza di ente; effetto sanatorio; costituzione in giudizio curatela fallimentare.

Corte di Cassazione, sez. VI-3, civ., 11 maggio 2017, n. 23006, ( dep. 2 ottobre 2017).Presidente: ARMANO. Relatore: SCODITTI. 

Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza dell’ente può essere sanato dalla costituzione in giudizio della curatela fallimentare, qualora avvenga con lo scopo di continuare il giudizio introdotto con la domanda della società fallita. (Redazione) (Riproduzione riservata).