Fallimento: incompatibilità giudice delegato; pronuncia decreto esecutività stato passivo; partecipazione a collegio chiamato a decidere su opposizione; nullità; incompatibilità; potestas iudicandi; esercizio potere ricusazione; art. 52 c.p.c..

 Corte di Cassazione, sez. VI civ., 12 settembre 2017, n. 26705, (dep. 10 novembre 2017). Presidente: GENOVESE. Relatore: ACIERNO.

L’incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione, non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità –non escludendo la potestas iudicandi del predetto giudice, quale magistrato addetto al tribunale che dell’impugnazione stessa è il giudice naturale – può dar luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l’onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini  di cui all’art. 52 c.p.c.”. (Redazione) (Riproduzione riservata).