Concordato preventivo: concordato preventivo omologato; inadempimento; giudizio di risoluzione; domanda; termine di un anno.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 9 maggio 2017, n. 22273, (dep. 25 settembre 2017). Presidente: DIDONE. Relatore: FERRO.

Il ricorso per la risoluzione del concordato, deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo pagamento previsto. Nel caso in cui detto termine non sia stato fissato, il termine annuale entro il quale ciascun creditore può richiedere la risoluzione del concordato, decorre dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione consistenti non solo nella vendita dei beni dell'imprenditore, ma anche nella predisposizione del piano di riparto e con gli effettivi pagamenti.  (Redazione)(Riproduzione riservata).