Tributario: natura giuridica del trust "autodichiarato"; configurabilità; effetti; natura dell'imposizione; in misura fissa.

Corte di Cassazione, sez. trib., 5 ottobre 2016, n. 21614 (dep. 26 ottobre 2016). Presidente: CHINDEMI; Relatore: BRUSCHETTA.

Non si deve applicare la tassa proporzionale (ma invece quella in misura fissa) per i trasferimenti gratuiti al vincolo impresso su immobili e partecipazioni societarie mediante l’istituzione di un trust «autodichiarato» in quanto non si ha, in tal caso, un trasferimento di beni e diritti, ma “solo” un effetto segregativo del bene vincolato in trust rispetto al patrimonio generale del soggetto disponente. La tassazione proporzionale è invero da rimandare al momento in cui i beni vincolati in trust saranno trasferiti ai beneficiari del trust stesso. La decisione della Suprema corte, è anzitutto importante sotto il profilo civilistico visto che la Corte non ha messo in dubbio la configurabilità del trust "autodichiarato" nel nostro ordinamento. Dato che i beni vincolati nel trust «autodichiarato» non divengono di proprietà del trustee, ma rimangono nella sfera giuridica del disponente, non viene in essere il presupposto che determina – secondo la Cassazione – l’applicazione dcll’imposta di donazione, e cioè «un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti». Quindi è dovuta l’imposizione in misura fissa e non quella in misura proporzionale.