Sovraindebitamento: Requisiti soggettivi di accesso alla procedura; moratoria di un anno per il pagamento dei creditori muniti di prelazione; derogabilità; esclusione; durata sovraindebitamento; valutazione di convenienza.

Tribunale di Rovigo, 13 dicembre 2016. Giudice: MARTINELLI.

Se ai fini dell’accesso alla procedura di sovraindebitamento, è qualificabile come debitore anche colui che abbia prestato garanzia a favore di terzi per consentire l’inizio di un’attività imprenditoriale a lui non riconducibile e che, per l’assenza di indici del futuro insuccesso di tale attività, consentono di escludere profili di negligenza nell’assunzione dell’obbligazione, la normativa vigente (cfr. Art. 8 L. 3/2012) non consente di derogare al limite di un anno per la moratoria nel pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca. Inoltre, in merito alla durata del piano del consumatore, può validamente applicarsi il limite temporale quinquennale individuato dalla giurisprudenza con riferimento alla durata del piano di concordato preventivo, soluzione da interpretarsi con particolare rigore in considerazione della natura sostanzialmente coattiva del piano del consumatore, ove i creditori non possono votare ed esprimere il proprio consenso o dissenso sulla proposta del debitore. (Redazione) (Riproduzione riservata).